Regolamento

REGOLAMENTO PER LE COSTRUZIONI ED OPERE VARIE DEL CENTRO RESIDENZIALE PIAN DI SPILLE IN MARINA VELCA COMUNE DI TARQUINIA

PREMESSA

Articolo 1.

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l’ordinato sviluppo del nuovo Centro Residenziale nel quadro della sua impostazione urbanistica al fine di salvaguardare l’alta qualità della lottizzazione.

Le norme del presente Regolamento rappresentano pertanto una garanzia per il mantenimento delle precipue caratteristiche di signorilità del nuovo Centro, e l’osservanza di tali norme non deve essere quindi considerata come una limitazione della proprietà, ma come un elemento essenziale della sua valorizzazione.

ZONIZZAZIONE

Articolo 2.

Per l’esecuzione di qualsiasi costruzione od opera accessoria nel Centro Residenziale Pian di Spille gli acquirenti dei lotti sono tenuti ad osservare le norme della Tabella di Zonizzazione annessa alla planimetria riproducente la Zonizzazione, e che contiene per la parte che riguarda i lotti, la seguente normativa:

ZONA A:

  • Destinazione: Ville unifamiliari isolate;
  • Superficie minima del lotto: mq. 1500;
  • Rapporto di copertura (mq. costruzione/mq. lotto): 1/8;
  • Indice fabbricabilità (mc. costruzione/mq. lotto): 0,6;
  • Altezza massima: ml. 6,5;
  • Volume massimo dei fabbricati: mc. 1200;
  • Distacchi fronte strada: ml. 5;
  • Distacchi lotti confinanti: ml. 5;
  • Distacchi dal confine posteriore: ml. 15.

ZONA B:

  • Destinazione: Ville unifamiliari isolate;
  • Superficie minima dei lotti: mq 800;
  • Rapporto di copertura (costruzione/mq. lotto): 1/7;
  • Indice fabbricabilità (mc. costruzione/mq. lotto): 0,7;
  • Altezza massima: ml. 6,5;
  • Volume massimo dei fabbricati: mc. 800;
  • Distacchi fronte strada: ml. 3;
  • Distacchi lotti confinanti: ml. 3;
  • Distacchi dal confine posteriore: ml. 10.

NOTE:

1)      La superficie coperta viene calcolata, ai fini del rapporto di copertura mq./mq., in base allo spiccato della costruzione in elevazione.

2)    L’altezza massima dei fabbricati viene calcolata come media ponderale dei valori variabili, dal piano di campagna, prima dell’inizio dei lavori di sterro, alla linea di gronda.

3) Dove l’altezza massima consente la costruzione di un piano superiore a   quello terreno, o di un sottotetto abitabile, tale piano dovrà avere dimensioni planimetriche non superiori ai 2/3 dell’area occupata dal piano terreno.

4)    I distacchi sia su strada che sui confini per i lotti della Zona B possono, in sede di progettazione particolareggiata, subire varianti che dovranno essere approvate dalla Commissione di cui al successivo Art.. 14.

5)    Per le coperture a tetti è vietato l’uso di tegole marsigliesi ed eternit; vengono consigliati coppi alla romana, tegole engobate del tipo olandese o portoghese, ardesia naturale.

VILLAGGI

Articolo 3.

Il Centro Residenziale Pian di Spille si suddivide in numero cinque Villaggi, un Centro Commerciale ed una zona sportivo-alberghiera.

I Villaggi sono denominati: Poggio degli Ulivi, Poggio Nuovo, Poggio Spelle, Pian degli Olmi, Poggio Belvedere; la zona sportivo-alberghiera compresa nella parte alta è denominata Pian Falzacappa, mentre la residua parte è denominata Campo da Golf.

ZONE VERDI

Articolo 4.

Le zone destinate a verde sono:

  1. di pertinenza esclusiva dei lotti:
  2. di pertinenza comune tra i lottisti dei singoli villaggi;
  3. di pertinenza comune tra condomini di fabbricati plurifamiliari.

Le zone a verde di pertinenza dei lotti sono quelle risultanti all’interno dei lotti, non copribili da fabbricati a norma della Tabella di Zonizzazione, e quelle eventualmente annesse ad alcuni lotti con vincolo a verde assoluto e non computabili ai fini del calcolo dell’indice di fabbricabilità specificato nella suddetta Tabella.

Le zone comuni tra i lottisti del villaggio destinate a verde attrezzato sono site all’interno dei Villaggi: Poggio degli Ulivi, Poggio Nuovo, Poggio Spelle e Pian degli Olmi.

Le zone comuni annesse ai fabbricati plurifamiliari hanno le caratteristiche di pertinenze condominiali.

Articolo 5.

L’impianto del verde comune tra i lottisti dei villaggi è a carico della Società lottizzatrice che lo realizzerà con criterio discrezionale, e si riserva la facoltà di migliorarlo con l’eventuale messa a dimora di nuove piante e l’eventuale realizzazione di altre opere anche dopo la consegna di tale zona alla comunione dei lottisti del villaggio, senza, in tal caso, richiedere alcun rimborso ai lottisti stessi.

Articolo 6.

La manutenzione del verde privato è a carico dei singoli proprietari dei lotti; la manutenzione del verde comune di villaggio e delle attrezzature sportive in esso realizzate è a carico dei lottisti di ogni singolo villaggio, come a carico dei condomini il verde di pertinenza dei fabbricati plurifamiliari.

In via transitoria e finché in ogni singolo villaggio non saranno costruite almeno cinque unità abitative la manutenzione del verde comune di villaggio sarà a carico della società lottizzatrice che, successivamente, concorrere per il cinquanta per cento delle spese, fino a che in ogni singolo villaggio non saranno costruite almeno quindici unità abitative.

Articolo 7.

I lottisti sono tenuti alla manutenzione degli alberi esistenti nei singoli lotti; ed è vietato agli stessi abbattere o spostare alberi d’alto fusto senza la preventiva autorizzazione della Commissione per la Tutela Paesaggistica ed Urbanistica di cui al successivo art. 14.

La messa a dimora di nuovi alberi di essenze d’alto fusto, sempre per i singoli lottisti, è subordinata all’approvazione della Commissione che curerà di salvaguardare, nei limiti del possibile e compatibilmente all’esigenza dell’impianto generale del verde che dovrà caratterizzare tutto il Centro Residenziale, la maggiore possibile panoramicità tra lotto e lotto.

Sia per il decoro generale del Centro Residenziale e sia per evitare pericolo d’incendio, i lottisti sono tenuti a curare la manutenzione, specialmente       per quanto riguarda la pulizia e la tempestiva falciatura delle erbe dei propri lotti.

Articolo 8.

I lottisti non sono tenuti ad osservare le distanze dal confine fissate dall’art. 892 C.C. per gli alberi, ed accettano che i vicini possano conservare gli alberi esistenti e piantarne degli altri senza osservare le distanze stesse.

CONSORZIO

Articolo 9.

I lottisti del Centro Residenziale fanno parte, in virtù dello stesso atto d’acquisto dei lotti di terreno, del Consorzio tra i lottisti del Centro Residenziale Pian di Spille per la manutenzione delle strade, dei fossi di drenaggio delle acque, delle eventuali fognature etc., già costituito ad iniziativa della Società lottizzatrice.

La manutenzione della strada dell’ente Maremma collegante il Centro Residenziale Pian di Spille con il Centro Residenziale Voltunna verrà effettuata secondo accordi che verranno presi tra i Consorzi dei due Centri Residenziali.

Analoghi accordi verranno presi per la partecipazione dei due Consorzi alla manutenzione di quelle parti di strade utilizzate dai rispettivi abitanti di Pian di Spille e Voltunna per l’accesso al mare dei primi e l’accesso alle zone sportive dei secondi.

Il Consorzio subentrerà, nelle incombenze suddette, alla Società lottizzatrice nei modi e nei tempi previsti nell’atto costitutivo di detto Consorzio.

RECINZIONI E ACCESSO AI LOTTI

Articolo 10.

Le recinzioni in fregio della strada e tra i confinanti non dovranno né superare in altezza né essere inferiori, per la parte in muratura, ad un metro misurato dal livello stradale alla parte terminale finita delle recinzioni stesse.   La parte di recinzione sovrapposta a quella in muratura dovrà essere realizzata in materiali che consentano la visibilità, come inferriate, steccati, frangisole in cotto, etc.   Sono consentite siepi poste all’interno dei muri di cinta la cui altezza non potrà superare i mt. 2,30 dal piano stradale.

I cancelli delle recinzioni dovranno avere l’apertura verso linterno dei lotti.   Si consiglia di porre in opera sui pilastri del cancello, o almeno sopra uno dei due pilastri, lampioni in ferro per l’illuminazione notturna: il tipo od il disegno di tali lampioni dovrà essere preventivamente approvato dalla Commissione di cui al successivo art. 14.

Nel viale principale di scorrimento del comprensorio di lottizzazione (viale dei Tarquiniensi) e nelle strade di penetrazione nei singoli villaggi (via di Poggio degli Ulivi, via di Poggio Nuovo, via di Poggio Spelle, Via di Pian degli Olmi) non sono consentiti accessi carrabili dai lotti, mentre sono ammessi cancelletti secondari per solo transito pedonale.

REGOLAMENTAZIONE SANITARIA

Articolo 11.

L’impianto di smaltimento delle acque luride viene effettuato a mezzo di fosse settiche del tipo approvato dall’autorità Sanitaria.

CANALI DI DRENAGGIO

Articolo 12.

I canali per il drenaggio delle acque, posti ai confini dei lotti o eccezionalmente all’interno degli stessi, non possono essere in alcun modo modificati da parte dei lottisti, i quali sono obbligati a consentire che la Società od il Consorzio che le succederà, accedano nelle loro proprietà per la pulizia e la manutenzione in genere di tali fossi.

Caso per caso la Società od il Consorzio che le succederà, potranno consentire, ai lottisti che ne facessero richiesta, che in detti canali vengano poste in opera tubazioni di portata adeguata alla funzione drenante del canale posto nel lotto interessato.

DIVIETI

Articolo 13.

Ai lottisti è vietato:

  1. di aprire pozzi di qualsiasi genere all’interno dei lotti, o compiere altre opere che possano turbare lo stato idrologico della zona;
  2. di ingombrare, anche temporaneamente, con materiali ed altri impedimenti, le strade sia carrabili che pedonali: i proprietari dei lotti sono responsabili delle eventuali violazioni al presente divieto compiute dalle imprese di costruzione appaltatrici di lavori per conto dei lottisti stessi;
  3. di gettare su qualsiasi tratto delle suddette vie, nei parchi di villaggio e loro immediate vicinanze, nei lotti di proprietà altrui, immondizie o rifiuti di qualsiasi genere;

d)di esporre nei lotti insegne commerciali non autorizzate espressamente per iscritto dalla Società lottizzatrice o dal Consorzio che le succederà.

 

COMMISSIONE EDILIZIA

Articolo 14.

I progetti delle nuove costruzioni composte dei normali elaborati (scala 1:100 oppure 1: 50), prima di essere trasmessi al Comune di Tarquinia, dovranno essere sottoposti all’approvazione della Società e, per essa, alla Commissione per la tutela urbanistica e paesistica del Centro Residenziale Pian di Spille, corredati da una relazione tecnica indicante, tra l’altro, i materiali che verranno usati negli esterni, tipo e colori, nonché la campionatura di tutte le opere verniciate e tinteggiate, incluse le recinzioni.

Il progetto dovrà anche comprendere il piano delle sistemazioni fisse esterne degli edifici (viali, scalee, terrazzamenti, muro di sostegno, etc.) e la precisa indicazione del punto d’accesso al lotto della rete stradale esterna.

Tale Commissione viene nominata dalla Società lottizzatrice fino a quando la Società stessa risulterà proprietaria dei due terzi dei lotti; dopo tale epoca la Commissione suddetta verrà nominata dal Consorzio obbligatorio tra i lottisti.   I membri della Commissione Edilizia possono essere revocati in qualsiasi momento, sia dalla Società lottizzatrice che, in futuro, dal Consorzio, e sostituiti da altri professionisti o esperti.

Articolo 15.

La Commissione avrà il compito di regolamentazione generale architettonica del Centro Residenziale, controllerà in particolare la corrispondenza dei progetti con le norme del presente Regolamento, verificherà che la dislocazione dei fabbricati sia effettuata in modo da consentire la migliore panoramicità possibile tra le costruzioni nei singoli lotti, controllerà che i nuovi fabbricati, pur nel rispetto delle esigenze dei lottisti ed in linea di massima degli stili architettonici dei progettisti, siano consoni al carattere generale della lottizzazione ed al suo elevato livello urbanistico.

La Commissione controllerà, a mezzo di tecnici incaricati a tal fine, che le costruzioni vengano realizzate nel rigoroso rispetto dei progetti dalla stessa approvati, salvo varianti imposte dal Comune, e pertanto i tecnici suddetti sono facoltizzati, per patto contrattuale, ad entrare senza alcuna formalità nei cantieri per effettuare controlli e verifiche.